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Whistleblowing

PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING


Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24/2023, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo.

Questo decreto si propone di potenziare i principi di trasparenza e responsabilità, oltre a fornire una tutela legale alle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione.

La normativa copre non solo le condotte che potrebbero configurare reati ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello 231, ma anche le violazioni delle normative nazionali o europee che danneggiano gli interessi e l'integrità della società di appartenenza.

Queste segnalazioni devono riguardare fatti di cui le persone sono venute a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività lavorative.


FINALITÀ

Attraverso l'adozione e la divulgazione di questa Procedura, la Società mira principalmente a garantire la completa protezione e la massima riservatezza per coloro che segnalano.

Step, inoltre, si propone di eliminare qualsiasi ostacolo o disincentivo al ricorso alle segnalazioni di reati o irregolarità. Ciò include risolvere dubbi e incertezze sulle modalità e i canali di segnalazione, nonché affrontare timori di ritorsioni o discriminazioni.

Allo stesso tempo, la Società, tramite questa Procedura, condanna il comportamento di chi presenta segnalazioni false, fuorvianti o prive di fondamento.

Pertanto, l'obiettivo di questa Procedura è anche quello di fornire ai Segnalanti indicazioni chiare su cosa segnalare, i contenuti delle segnalazioni e le modalità di trasmissione. Inoltre, si mira a mettere in evidenza le forme di tutela offerte dall'ordinamento nazionale nei confronti dei Segnalanti.


DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Step intende estendere l'applicazione della presente Procedura al più vasto numero possibile di soggetti che, in varie capacità, entrano in contatto con le attività della Società. Pertanto, la Procedura è destinata a coinvolgere tutti i membri degli Organi Societari, compreso l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale, oltre a tutti i Dipendenti e soggetti esterni, come consulenti, società di revisione, agenti e distributori, che operano per conto di Step.


OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Come precedentemente indicato, in conformità all'art. 6, cp. 2-bis, del D.lgs. 231/2001, le segnalazioni possono riguardare principalmente comportamenti illeciti ai sensi del medesimo decreto o violazioni del Modello adottato da Step.

In generale, Step riconosce come degne di segnalazione gli eventi che includono:

  • Fatti che potrebbero configurare reati, illeciti o irregolarità.
  • Azioni che potrebbero arrecare danni finanziari o danneggiare l'immagine di Step.
  • Azioni che potrebbero nuocere alla salute e alla sicurezza dei dipendenti di Step e causare danni all'ambiente.
  • Azioni contrarie al Codice Etico e alle procedure interne della Società.

D'altra parte, Step non ritiene meritevoli di segnalazione:

  • Informazioni non precise o basate su "sentito dire", come ad esempio voci poco dettagliate relative a circostanze non direttamente conosciute.
  • Lamentele personali del Segnalante o le sue richieste che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.


CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Affinché le segnalazioni siano considerate, è essenziale che siano dettagliate e basate su elementi di fatto precisi e convergenti.

A tale scopo, Step riconosce come degne di considerazione le segnalazioni che includono i seguenti elementi:

  • Le informazioni personali del segnalante, compresa la sua posizione o funzione all'interno della Società.
  • Una descrizione chiara e completa dei fatti segnalati.
  • Le circostanze specifiche di tempo e luogo in cui i fatti segnalati sono avvenuti.
  • Se noti, i dettagli o altri elementi che possono contribuire all'identificazione del soggetto responsabile dei fatti segnalati.
  • L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono fornire informazioni sui fatti segnalati.
  • Documenti eventuali che possano confermare la validità dei fatti riportati.
  • Qualsiasi altra informazione rilevante che possa contribuire a verificare la veridicità dei fatti segnalati.


SEGNALAZIONI ANONIME

Step valuta attentamente anche le segnalazioni pervenute in forma anonima.

Tuttavia, nonostante l'assenza dell'identità del segnalante, affinché tali segnalazioni siano considerate, devono comunque includere gli altri elementi precedentemente descritti.


MODALITÀ, CANALI E DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

L'Ufficio Segnalazioni è l'organismo di Step responsabile di ricevere e valutare le segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso il portale dedicato:

https://whistleblowing.stepservizi.net#/

Inoltre, al segnalante è sempre garantito un canale di segnalazione esterna gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
 

TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società implementa tutte le misure necessarie per preservare la riservatezza del Segnalante, in ottemperanza alle disposizioni di legge pertinenti. Inoltre, Step condanna qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante.


TUTELA DEL SEGNALATO

Step adotta altresì le misure necessarie per salvaguardare l'anonimato del Segnalato. Allo stesso modo, la Società condanna la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di presentare segnalazioni infondate.

In particolare:

  • Le segnalazioni non devono includere accuse che il Segnalante sappia essere false, e in generale non devono essere strumentalizzate per risolvere questioni personali.
  • Step si impegna a proteggere il Segnalante solo in relazione a potenziali azioni ritorsive o discriminatorie conseguenti alla segnalazione.
  • Resta intatta la responsabilità penale e civile del Segnalante in caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie e/o effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Segnalato, così come in ogni altra situazione di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing.
  • È prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga confermata la responsabilità penale della persona che segnala per reati di diffamazione o calunnia.

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